In base all'Articolo 14 della Legge sui cani, è prevista in Ticino una lista di razze la cui detenzione è soggetta all'obbligo di autorizzazione.
Tale obbligo è applicabile:
- ai cani nati dopo il 1° aprile 2009
- ai detentori residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno 30 giorni all’anno
Nelle aree accessibili al pubblico, i cani adulti delle razze elencate sottostanno inoltre all'obbligo di conduzione individuale.
I detentori di questi cani devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto.
Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.